Statuto

Titolo I – Denominazione – sede

Articolo 1

A norma dell’art. 36 e seguenti del codice Civile e del D.Lgs. 117/2017 è costituita un’associazione di promozione sociale ai sensi dell’art. 35, denominata “FIAB ABBIATEGRASSO ABBIATEinBICI”. La denominazione della associazione sarà automaticamente integrata dall’acronimo APS (Associazione di Promozione Sociale) solo successivamente e per effetto dell’iscrizione della Associazione al RUNTS o nei registri operanti medio tempore. La denominazione dell’Associazione sarà automaticamente integrata dell’acronimo ETS (Ente dcl Terzo Settore) a seguito dell’iscrizione dell’Associazione al RUNTS.


Articolo 2

L’associazione ha sede in c/o bar Marta viale G. G. Sforza 76 ad Abbiategrasso. L’eventuale cambiamento di sede non comporta modifica dello Statuto. II Consiglio Direttivo potrà con delibera trasferire la sede nell’ambito dello stesso Comune.


Titolo II – Finalità dell’associazione

Articolo 3

Art. 3 – L’associazione si ispira a principi di solidarietà, ecologia e non violenza.
L’associazione non ha fini di lucro, opera per l’esclusivo perseguimento di finalità civiche, di solidarietà e utilità sociale e la sua struttura e democratica, mediante lo svolgimento in via principale delle attività di interesse generale delineate nel successivo art. 4 in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati.

Si esclude l’esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

L’associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti del codice civile, delle leggi statali e regionali che regolano l’attività dell’associazionismo e del volontariato, nonché dei principi generali dell’ordinamento.


Articolo 4

L’associazione si prefigge di svolgere in via principale le seguenti attività generali di cui all’art. 5 del D. Lgs. n. 117/2017 indicate nelle seguenti lettere di cui al punto I del medesimo decreto: d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonchè le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata: L’Associazione potrà svolgere, ai sensi e secondo le previsioni dell’art. 6 del D. Lgs. n. 117/2017, attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti dai decreti legge inerenti.

L’associazione ha le seguenti finalità:

  1. promuovere e sviluppare la cultura e la pratica di un uso abituale della bicicletta quale mezzo di trasporto semplice, economico ed ecologico;
  2. proporre la realizzazione di strutture, provvedimenti e politiche che facilitino ed incentivino la diffusione e l’uso della bicicletta;
  3. proporre provvedimenti per la moderazione del traffico e per la sicurezza stradale, in particolare nei riguardi di ciclisti e pedoni; avanzare proposte per la risoluzione dei problemi legati alla mobilità e per lo sviluppo del trasporto collettivo; criticare i danni ambientali e sociali causati dall’uso smodato del mezzo privato a motore; promuovere un’azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
  4. promuovere iniziative e proporre la realizzazione di strutture idonee per un ambiente, sia naturale che urbano, più pulito, più vivibile e che favorisca le relazioni sociali; promuovere un’azione culturale ed elaborare proposte concrete in tal senso;
  5. promuovere l’uso della bicicletta anche nel tempo libero, con modalità escursionistiche, per valorizzare gli aspetti ambientali, culturali e storici del territorio e, inoltre, come occasione di socializzazione tra le persone; organizzando in proprio, o promuovendo l’organizzazione da parte di altri enti o gruppi di soci, di manifestazioni, gite, raduni e viaggi in bicicletta; studiando, pubblicando o realizzando percorsi ed itinerari cicloturistici; promuovendo altre iniziative utili per realizzare tale finalità;
  6. elaborare, autonomamente o su incarico di enti pubblici ed organismi privati, studi e ricerche, piani di fattibilità, progetti di percorsi ciclabili o altre strutture e provvedimenti utili per realizzare le finalità di cui ai punti precedenti;
  7. organizzare convegni, mostre, corsi, attività di formazione professionale, attività culturali nelle scuole, progetti educativi scolastici ed extra-scolastici, produrre strumenti audiovisivi e multimediali, o quant’altro sia utile per favorire l’approfondimento tecnico o divulgare la conoscenza ad un più vasto pubblico di tutti gli argomenti relativi alle finalità dell’associazione;
  8. edire e pubblicare una propria rivista e altre pubblicazioni periodiche e non, utili per realizzare le finalità dell’associazione;
  9. attuare alcuni servizi od agevolazioni ai propri Soci, o a quelli di associazioni collegate, in relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta;
  10. ottenere per i propri Soci, e per quelli di associazioni collegate, speciali facilitazioni ed agevolazioni da parte di altri enti, in relazione all’uso abituale o escursionistico della bicicletta;
  11. rifacendosi ai principi di cui all’articolo 3, cooperare con tutti coloro che, nei più svariati campi della vita culturale e sociale, operano in difesa della dignità umana, della pace, dell’ambiente e per la solidarietà tra gli uomini e i popoli.

Articolo 5

L’associazione aderisce alla FIAB federazione Italiana Ambiente e Bicicletta (FIAB APS) e, tramite questa, all’European Cyclists’ Federation (ECF). L’Associazione, qualora se ne presentasse al necessità potrà, per li raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni. La decisione di eventuali altre adesioni non comporta modifica dello Statuto.


Titolo III – Soci

Articolo 6

L’associazione è aperta a chiunque (persona fisica, con esclusione delle persone giuridiche) ne condivide gli scopi e manifesta l’intenzione all’adesione mediante il pagamento della quota sociale e l’accettazione della tessera. L’associazione non può essere composta da un numero inferiore a 7 persone fisiche.
La consegna o l’invio della tessera è da intendersi anche quale atto di ammissione da parte dell’associazione.
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente el quote di adesione per l’anno sociale seguente, differenziate tra soci ordinari ed altre categorie di soci che il Consiglio Direttivo stesso può individuare per particolari scopi promozionali.
Il Consiglio Direttivo inoltre ha facoltà di nominare ogni anno fino a 3 (tre) soci onorari, per particolari meriti connessi alle finalità dell’associazione.


Articolo 7

Tutti i soci, di ogni categoria, possiedono gli stessi diritti. Possono partecipare a tutte le iniziative promosse dall’associazione ed intervenire alle assemblee ordinarie e straordinarie.

Hanno diritto di voto, che possono esercitare direttamente o per delega scritta, per l’approvazione e le modificazioni dello statuto, dei regolamenti e delle delibere assembleari e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

Ogni socio ha diritto ad un solo voto, indipendentemente dalla quota associativa versata. I soci hanno diritto alle informazioni ed al controllo stabilite dalle leggi e dallo statuto. I soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente statuto e dei regolamenti sociali e di pagare annualmente la quota sociale di adesione.

I soci che desiderano svolgere attività di volontariato devono seguire gli incarichi ricevuti e i lavori preventivamente concordati adeguandosi ai regolamenti interni dell’associazione, Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo. L’associazione potrà avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall’art 17 comma 5 D. Lgs 11/17, ovvero quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell’attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie. I ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nelle attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.


Articolo 8

Si esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non sono rivalutabili.

La qualità di associato cessa esclusivamente per:

  1. recesso o morte del socio;
  2. mancato pagamento della quota sociale annua entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
  3. esclusione per gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo.

Il recesso, comunque manifestato, ha effetto immediato. I soci receduti o esclusi non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato. I soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio Direttivo di fronte alla successiva Assemblea dei Soci.


Titolo IV – Organi dell’associazione

Articolo 9

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente.

I soci di età inferiore a 18 anni non potranno ricoprire cariche sociali.
Tutte le cariche sociali sono a titolo onorario e sono conferite ed accettate a titolo gratuito.


Articolo 10

L’assemblea dei soci è composta da tutti gli iscritti ed è l’organo sovrano dell’associazione. L’assemblea è convocata almeno una volta all’anno entro il mese di aprile per verificare le attività svolte, approvare il rendiconto annuale, li bilancio preventivo, e l’eventuale bilancio sociale qualora ne derivi l’obbligo ai sensi dell’art 14; eleggere ogni due anni con schede segrete e separate il componenti del Consiglio Direttivo; dare le linee programmatiche all’associazione.

Il Presidente, li vice-Presidente, li Segretario e il Tesoriere sono scelti tra gli eletti nel Consiglio Direttivo dall’assemblea, salvo che quest’ultima ne deleghi, interamente ogni parte, l’elezione al Consiglio Direttivo stesso.

È compito dell’assemblea la nomina dell’organo di controllo secondo le previsioni dell’art. 03 del D. Lgs 117/17. L’assemblea è convocata in via ordinaria dal Presidente; in via straordinaria può essere richiesta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo o quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto L’assemblea è convocata con avviso diretto ai soci, con comunicazione cartacea oppure elettronica inviata almeno 8 giorni prima della data di celebrazione della stessa.

L’assemblea prima di iniziare deve nominare un proprio presidente, diverso da quello dell’associazione. Esso ha il compito di: leggere l’ordine del giorno in apertura di Assemblea; accogliere interrogazioni, interpellanze, mozioni ed emendamenti: mantenere l’ordine nel corso delle sedute e curare che ogni singolo Socio possa esprimere le proprie opinioni indisturbato; curare che venga rispettato l’ordine del giorno; controllare i risultati delle votazioni conteggiate dal Segretario; dare lettura dei risultati delle mozioni approvate e del testo definitivo di tutte le deliberazioni adottate dall’Assemblea.

Segretario dell’Assemblea di norma è li Segretario dell’associazione, in caso di sua vacanza, l’Assemblea, su indicazione del Presidente della stessa, procede a conferire l’incarico ad un socio.

Le riunioni dell’assemblea vengono riassunte in un verbale redatto dal Segretario, sottoscritto dal Presidente e raccolte in un libro verbali dell’Assemblea. A tale verbale si allegano el deliberazioni, i bilanci ed i rendiconti approvati dall’assemblea. Esso è a disposizione dei soci, che possono liberamente consultarlo.

Tutte le convocazioni e comunicazioni inerenti agli Organi dell’Associazione, possono essere effettuate in forma cartacea oppure elettronica.

È consentito, nel rispetto della legislazione vigente, l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

Il regolamento generale stabilisce le modalità, procedure di partecipazione, votazione e ogni altro aspetto non previsto dallo statuto.


Articolo 11

Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di 5 ad un massimo di 7 membri dispari, scelti tra i soci dall’assemblea generale. In caso di recesso anticipato di uno o più degli eletti, saranno sostituiti dai soci che, nell’ultima assemblea abbiano conseguito un numero di voti immediatamente inferiore a quello dei soci eletti.

Il Consiglio, ove delegato dall’assemblea, nella riunione immediatamente successiva designa nel suo ambito il Presidente, li Vice-presidente, li Segretario, li Tesoriere ed affida, anche di propria iniziativa, ulteriori incarichi ritenuti necessari.
Il Presidente convoca li Consiglio almeno una volta ogni due mesi, tramite trasmissione per via elettronica o cartacea della convocazione e dell’ordine del giorno almeno 5 giorni prima.
I Consiglieri che ne facciano richiesta scritta al Presidente, hanno diritto di ricevere la convocazione, a propria scelta, tramite avviso postale o telefonico.
Il Consiglio può deliberare solo se è presente più della metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità vale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo, nei limiti di quanto stabilito dall’Assemblea, è investito dei più ampi poteri per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento degli scopi sociali, per l’attuazione delle delibere programmatiche assembleari e per la direzione ed amministrazione dell’associazione.

È in sua facoltà redigere regolamenti per al disciplina dell’attività dell’associazione i quali dovranno essere sottoposti all’assemblea per l’approvazione.


Articolo 12

l Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e convoca l’Assemblea dei soci. In caso di sua assenza è sostituito dal Vice-Presidente, che ne assume i poteri nel caso di impedimento ed assenza per non più di tre mesi. Può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri membri del Consiglio Direttivo oppure altri soci. In caso di urgenza li Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell’associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo.


Articolo 13

Il Segretario redige i verbali dell’assemblea dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo e gli altri libri associativi; cura l’esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, e dei regolamenti sociali; svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere tiene la contabilità, i libri contabili e la cassa, redige i bilanci, cura pagamenti ed incassi, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.


Articolo 14

Al Consiglio Direttivo spetta la gestione amministrativa e tecnica dell’associazione. Tra l’altro il Consiglio è competente a:
a) redigere li rendiconto / bilancio annuale da sottoporre all’esame ed approvazione dell’assemblea
b) predisporre i programmi di attività da svolgere
c) attuare gli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione decisi dall’assemblea
d) amministrare il patrimonio sociale
e) gestire l’associazione e decidere di tutte le questioni sociali che non siano di competenza dell’assemblea.

L’associazione dovrà nominare con delibera dell’assemblea un organo di controllo monocratico al superamento dei limiti previsti dagli art. 30 e 13 del D. Lgs 117/17. Le cariche degli organi sociali, con l’esclusione degli organi di controllo, sono gratuite.


Titolo V – Il patrimonio ed esercizio finanziario

Articolo 15

L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  • quote associative e contributi degli aderenti;
  • sovvenzioni e contributi di privati, singoli o istituzioni, nazionali o esteri;
  • sovvenzioni e contributi dell’Unione Europea, dello Stato, di istituzioni o di enti
  • pubblici, nazionali o esteri;
  • rimborsi derivanti da convenzioni;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali od occasionali;
  • donazioni, lasciti e rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’associazione a qualunque titolo.
  • eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio
  • raccolte fondi
  • contributi di sponsor con i quali è autorizzata a stipulare eventuali convenzioni
  • la rendita del patrimonio dell’associazione, i proventi della vendita di oggetti finalizzati ala promozione dell’uso della bicicletta o derivanti da iniziative e manifestazioni
  • ogni altra entrata che concorre ad incrementare l’attività sociale

Articolo 16

L’anno sociale ed economico finanziario decorrono dall’1 gennaio al 31 dicembre.
Il Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla chiusura dell’esercizio dovrà redigere il rendiconto economico finanziario o bilancio annuale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea.
Il bilancio consuntivo deve essere a disposizione in copia presso al sede dell’associazione durante gli otto giorni che precedono l’assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.
il rendiconto economico finanziario o bilancio annuale deve essere formulato secondo el previsioni dell’art 31 del D. Lgs 117/17.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante al vita dell’associazione, salvo che al destinazione o al distribuzione non siano imposte dalla legge.
Eventuali avanzi di gestione saranno interamente destinati alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.


Titolo VI – Revisione dello statuto e scioglimento

Articolo 17

Eventuali modifiche del presente Statuto dovranno essere deliberate dall’Assemblea straordinaria che, a tal fine, é validamente costituita: in prima convocazione con la presenza di 3/4 degli associati aventi diritto, in seconda convocazione con al presenza di almeno il 50% più uno degli associati aventi diritto. La modifica sarà approvata con il voto favorevole di 2/3 dei presenti in assemblea.


Articolo 18

Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni di promozione sociale o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.


Articolo 19

Ogni controversia che possa insorgere tra i Soci, per qualsiasi motivo o causa, comunque attinente l’attività sociale, sarà demandata all’inappellabile decisione di un Collegio arbitrale composto di tre membri, due dei quali scelti dalle parti ed il Presidente nominato dal Consiglio Direttivo dell’associazione. I componenti del Collegio, perché cosi espressamente convenuto ed accettato, giudicano in forma libera ed irrituale quali amichevoli compositori. Le loro decisioni sono inappellabili ed adottate senza le formalità di procedura previste dal Codice di Procedura Civile. L’inottemperanza alle decisioni arbitrali, così come l’azione davanti all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, comporteranno l’esclusione dall’associazione del/i Soci inadempienti.


Titolo VII – Disposizioni finali

Articolo 20

Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto, trovano applicazione le norme stabilite dal Codice Civile, dalla normativa vigente e dalle norme del Codice del Terzo Settore.

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